Onorevoli Colleghi! - La parola mobbing deriva dall'inglese to mob che significa «attaccare, assalire tumultuosamente, accalcarsi intorno a qualcuno» ed è stata coniata dall'etologo Konrad Lorenz per indicare «l'attacco verso un animale da parte di un gruppo di animali, allo scopo di estrometterlo dal proprio territorio».
Nel corso degli anni ottanta, a seguito delle ricerche effettuate in Svezia da parte dello psicologo e psichiatra Heinz Lymann, tale termine fu adottato per indicare comportamenti di persecuzione e di violenza psicologica, che si ripetono per lungo tempo, da parte di una o più persone, nei confronti di un individuo nell'ambito di rapporti di lavoro.
Il lavoratore che subisce questi comportamenti rileva spesso dei danni che incidono sulla sua autostima e che possono scatenare condizioni di grave depressione, riducendone la capacità lavorativa e portandolo, in casi estremi, anche al suicidio.
Dall'ultimo rapporto sulle condizioni di lavoro in 31 Stati europei (l'Europa dei 25 più Bulgaria e Romania, Croazia, Turchia, Svizzera e Norvegia) dell'European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, emerge che la media
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dei lavoratori vittime di mobbing è del 5 per cento, con picchi nei Paesi del nord Europa (17 per cento in Finlandia, 12 per cento nei Paesi Bassi, 9 per cento in Francia e Regno Unito).
L'Italia si colloca intorno al 2 per cento, ma questa differenza con gli altri Paesi è dovuta, secondo la Fondazione, al fatto che soltanto pochi casi vengono dichiarati, ad una minore sensibilità al tema e alle differenze nei sistemi giuridici.
A causa della diffusione sempre più crescente del fenomeno, i Paesi dell'Unione europea hanno iniziato ad affrontarlo con importanti iniziative quali l'aggiornamento della Carta sociale europea, che, all'articolo 26, inserisce il diritto alla dignità del lavoro, e la risoluzione del Parlamento europeo AS-0283/2001 del 21 settembre 2001 «Mobbing sul posto di lavoro» che, al punto 10, «esorta gli Stati membri (...) a verificare e ad uniformare la definizione della fattispecie del mobbing». A livello di singolo Paese, la Svezia è stato il primo, all'inizio degli anni novanta, ad adottare un'apposita legge sul mobbing; la Germania è oggi il cuore della ricerca europea sul fenomeno ed è anche quello in cui se ne discute maggiormente, seguito da Svizzera, Olanda ed Austria e da tutta la regione scandinava. In Francia è stata varata la legge n. 73 del 2002 la quale, fra le altre cose, prevede un'apposita fattispecie penale per le condotte di molestia fisica e psicologica negli ambiti lavorativi ed un'inversione dell'onere della prova in controversie civili in cui è il soggetto accusato di atti di mobbing a dover dare prova contraria.
In Italia il fenomeno è diffuso, ma non esiste ancora una normativa in materia. Inoltre, l'aumento dei cosiddetti contratti atipici e della precarietà del lavoro costituisce una delle cause principali della maggiore frequenza dei fenomeni di mobbing, registrando un'alta percentuale tra le donne. Non è un caso, infatti, che il fenomeno stia emergendo solo ora, quando la concorrenza sempre più forte dovuta ai processi di globalizzazione impone alle aziende una maggiore flessibilità. Da un lato, quindi, i lavoratori precari e poco tutelati, dall'altro, i lavoratori più anziani che, seppur titolari di contratti che preservano da licenziamenti indiscriminati, in occasione ad esempio di fusioni, ristrutturazioni o cambio di dirigenza, spesso subiscono una vera e propria strategia «mobbizzante» da parte dell'azienda per costringerli ad andar via. Una caratteristica principale del «mobbing italiano», così come accennato in precedenza, proprio a causa della scarsa sensibilità sul tema, è quella che porta la vittima a non rendersi conto, nella fase iniziale, di essere oggetto di violenza, facendola rientrare nei casi di normale conflittualità. Solo successivamente, quando si è già entrati nella fase dei sintomi psicosomatici, il «mobbizzato» diviene consapevole.
Inoltre, il ruolo che tradizionalmente la famiglia svolge nella nostra società fa sì che, nelle prime fasi del mobbing, la vittima vi trovi sostegno, comprensione e affetto. Tuttavia, nel lungo periodo, si può verificare il fenomeno del cosiddetto «doppio mobbing», così come definito da H. Ege, che consiste nell'inconscia cessazione di aiuto da parte della famiglia nei confronti del familiare «mobbizzato» al fine di tutelare se stessa, con conseguenze spesso gravi sia per la vittima che per l'intero nucleo familiare.
Nelle more di una normativa statale in materia, alcune regioni hanno legiferato in tema di mobbing. Tuttavia, sono sorti conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni circa la riconducibilità o meno alla sfera di competenza statale della disciplina del mobbing.
Con sentenza n. 359 del 2003 la Corte costituzionale ha definito costituzionalmente illegittima la legge della regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro), in quanto «la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), quindi di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul
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luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione). Per quanto concerne l'incidenza che gli atti vessatori possono avere sulla salute fisica (malattie psicosomatiche) e psichica del lavoratore (disturbi dell'umore, patologie gravi), la disciplina che tali conseguenze considera rientra nella tutela e sicurezza del lavoro nonché nella tutela della salute, cui la prima si ricollega, quale che sia l'ampiezza che le si debba attribuire (articolo 117, terzo comma, della Costituzione)» e cioè tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.
Appare evidente, quindi, l'urgenza di una legge che formuli, a livello di normazione statale, la definizione di mobbing e descriva i comportamenti persecutori in modo generale, stabilendo i princìpi fondamentali per la tutela dei lavoratori che subiscono violenza e tenendo conto delle competenze regionali riguardanti l'assistenza e la prevenzione in materia di salute.
La presente proposta di legge estende, inoltre, a tutte le tipologie di lavoro la tutela contro la violenza e la persecuzione psicologica, dando anche grande rilievo alla prevenzione e all'informazione. Essa prevede, inoltre, la nullità degli atti o fatti riconducibili a violenza o persecuzione psicologica e degli atti di ritorsione che possono condizionare l'iniziativa di tutela del lavoratore, stabilendo la responsabilità disciplinare in capo ai soggetti responsabili di azioni «mobbizzanti», e istituisce uno specifico strumento di tutela in via d'urgenza per il lavoratore vittima del mobbing.
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